Contributi del Conto Termico
Rimborso Conto Termico 2.0
IN COSA CONSISTE
Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5.000 €, oppure, nel caso l' importo del rimborso superi tale cifra, in due rate annuali ognuna dell' importo equivalente al 50% del rimborso cui si ha diritto. L’incentivo viene erogato in 2 mesi dalla data di attivazione del contratto (pagamento prima rata ultimo giorno del mese successivo a quello del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).
CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTO TERMICO
- Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet)
- Aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.
CHE PRODOTTI RIENTRANO
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve dimostrare di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento che di emissioni in atmosfera.
COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO
Il contributo che potete ottenere varia in funzione:
- della potenza nominale del prodotto scelto
- delle emissioni polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto
- delle ore di funzionamento calcolate in media in base alla Provincia e al Comune in cui sarà installato il prodotto.
È facile quindi comprendere che un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, otterrà un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
L’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi è il GSE (Gestore Servizi Energetici), che tramite il “Portaltermico” fornisce tutti i dettagli utili e le procedure di richiesta dell’incentivo.
All’interno del Portaltermico è disponibile una scheda domanda che il soggetto responsabile o un suo delegato deve compilare esclusivamente on-line. Con il Conto Termico 2.0 la procedura è stata semplificata e prevede un catalogo degli apparecchi domestici, contenente già tutti i dati necessari per la compilazione della pratica. Quindi non è necessario conoscere ogni dettaglio tecnico del prodotto installato per concludere la pratica.
La domanda va presentata entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento. Attenzione: la data di conclusione dell’intervento non può superare di più di 90 giorni la data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.
L’istruttoria GSE si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, al netto dei tempi impiegati dal Soggetto Responsabile per fornire eventuali integrazioni e/o osservazioni.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, tra utente e GSE verrà siglata una scheda-contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.
La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.
Domande frequenti
Cosa si intende per sostituzione?
Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. NOVITA’ APPLICATIVA DEL CONTO TERMICO 2.0: L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino al 15 kW.
Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gas GPL?
La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.
Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gasolio?
Questo è un caso tipico ammesso dal GSE, che riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o – appunto – a gasolio. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).
Posso accedere al contributo del Conto Termico e contemporaneamente alle detrazioni fiscali?
No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi più oltre alcune indicazioni per la corretta compilazione della fattura/bonifico).
Il contributo del Conto Termico può superare il costo effettivo del prodotto?
A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).
Devo sostituire un vecchio camino aperto, che non ha targhe che ne attestino la potenza. Come posso procedere?
Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’ autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.
Come devono essere compilate la fattura e la causale del bonifico?
Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.
Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:
Attenzione: per il Conto Termico NON VANNO UTILIZZATI i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.
Fac simile di compilazione di una causale di bonifico per Conto Termico:
DM 16/02/2016 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910
“(rif. Decreto) [DM 16/02/2016] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]”
Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.